Statuto

ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN LEO

                                                          Contrada Michele Rosa, 1

47865 SAN LEO (RN)

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO SAN LEO”

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE –SEDE

1. E’ costituita un’associazione denominata Associazione Pro Loco San Leo.
2. L’Associazione ha sede in via Michele Rosa 1 – San Leo. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.

ART. 2 – COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ
1. La Pro Loco San Leo riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per perseguire gli obiettivi di cui al successivo ART. 3 “OGGETTO SOCIALE” nell’ambito del Comune di San Leo e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.
2. La Pro Loco San Leo non ha finalità di lucro: è pertanto vietato ripartire i proventi fra i Soci, in forma indiretta o differita, in quanto costoro operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito dell’attività di promozione e utilitàsociale.
3. La Pro Loco San Leo può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative quali, ad esempio,edizioni e pubblicazioni di varia natura, l’uso di installazioni fisse o in movimento, la divulgazione di contenuti con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l’organizzazione di eventi idonei al raggiungimento

dell’oggetto sociale in Italia come all’estero.

4. La Pro Loco San Leo aderisce all’U.N.P.L.I. (UnioneNazionale Pro Loco d’Italia) e al Comitato Regionale delle Pro Loco dell’Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Rimini nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
5. La Pro Loco è apartitica.

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE
1. La Pro Loco San Leo ha come oggetto sociale la promozione, valorizzazione e animazione turistica culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di San Leo del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:
a) concorrere a organizzare il turismo e proporre il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati e altre associazioni;
b) promuovere, organizzare e gestire iniziative temporanee o permanenti come ad esempio convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, musei, centri di aggregazione culturale, Circolo Unpli, etc. che servono migliorare la qualità della vita dei residenti e ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a San Leo.
c) stimolare e promuovere l’ospitalità, l’educazioneambientale nonché la conoscenza globale del territorio;
d) stimolare, promuovere e realizzare attività mirate perrichiamare ospiti e visitatori;
e) proporre e sollecitare alle Autorità provvedimenti per la tutela e il recupero del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico edenogastronomico presente nel Comune di San Leo;
f) fornire a turisti e villeggianti assistenza e informazioni idonee alla fruizione delle risorse del territorio e delle strutture ricettive e di accoglienza;
g) promuovere e sviluppare la solidarietà e l’aggregazione attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici e non, scambi con l’estero per favorire la conoscenza del territorio e la cultura del medesimo, anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli dei luoghi degli Stati in cui sono emigrati i nostri cittadini residenti all’estero o da cui provengono cittadini esteri residenti nel nostro territorio comunale.
2. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse che siano state regolarmente deliberate dagli organi statutaricompetenti.
3. Le attività dell’Associazione potranno essere svolte anchetramite ogni forma di collaborazione con Enti pubblici, altre associazioni e privati.

ART. 4 – SOCI
1. I Soci della Pro Loco San Leo si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di San Leo e altresì coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati all’attività della Pro Loco San Leo.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono nominati tali con delibera dell’Assemblea, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco San Leo
5. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno il diritto:
a) Di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) Di essere eletti negli organi della Pro Loco;
c) Di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.
3. Tutti i soci, maggiorenni e minorenni, hanno il diritto:
a) Di ricevere la tessera della Pro Loco;
b) Di ricevere le pubblicazioni della Pro Loco a prezzo ridotto;
c) Di frequentare i locali della Pro Loco;
d) Di ottenere agevolazioni in occasione di cene sociali, biglietti di ingresso a manifestazioni organizzate dalla Pro Loco e, se attivate, mediante convenzioni con attività commerciali.
4. I Soci hanno l’obbligo di:
a) Rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro Loco;
b) Versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa alla Pro Loco;
c) Non operare in concorrenza o contro l’attività della ProLoco.

ART. 6 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.
1. L’ammissione di un nuovo Socio avviene su domanda e viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco San Leo e si conclude col versamento della quota associativa che, per il primo anno, può essere in quota parte mensile.
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. L’esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco San Leo per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora vengano constataticomportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. Eccetto l’esclusione per dimissioni, prima di procedere all’esclusione di unsocio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, con facoltà di replica entro 30 giorni dall’invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contradditorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione il Socio ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento del Consiglio Direttivo alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Qualora l’Assemblea confermi il provvedimento l’esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI
1. Sono organi della Pro Loco San Leo:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei Conti;
2. Sono organi ausiliari della Pro Loco San Leo:
a) il Vicepresidente
b) il Segretario
c) il Tesoriere
d) il Presidente Onorario
ART. 8 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto,indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell’anno precedente che dell’anno in corso, entro il termine previsto dall’apposito regolamento e comunque almeno tre giorni prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E’ consentita la delega, da rilasciare ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata da una copia del documento di identità del delegante.
3. All’Assemblea prendono parte tutti i Soci che sono in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolgel’Assemblea.
4. L’Assemblea ha il compito di fornire gli indirizzi e le direttive agli Organi sociali per il conseguimentodell’Oggetto sociale.
5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal vicepresidente, assistito dal segretario. In caso di loro assenza, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un segretario, in caso di assenza del segretario della Pro Loco.
6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal presidente della Pro Locoprevia deliberazione del Consiglio direttivo con cui si stabilisce la data e l’ordine del giorno con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, e nei punti esterni di maggiore visibilità. È possibile anche chiedere la pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio del Comune.
7. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
8. L’Assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all’anno; può essere convocata anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei Soci.
9. L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente (solitamente, entro il mese di aprile).
10. L’Assemblea straordinaria è convocata dal presidente per deliberare eventuali modifiche allo statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L’Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto, o si richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
11. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati per delega almeno i tre quinti dei Soci. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è valida quando siano presenti, o rappresentati per delega, almeno la metà più uno dei Soci e la deliberazione in merito alle modifiche statutarie viene adottata con il voto favorevole dei almeno i tre quarti dei Soci.
12. Qualora nella seconda convocazione non fosse presente la metà dei Soci, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità;
13. Delle Assemblee e delle relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sedesociale.
14. L’eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.
ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinquemembri. Per assicurare una equilibrata rappresentanzadei Soci l’Assemblea ordinaria elettiva può deliberare,prima dell’elezione, la variazione del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei Soci.
2. L’Assemblea, dopo aver fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, ne elegge i componenti tra i Soci con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in caricaquattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. I Consiglieri che risultino assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci primi tra i non eletti nelle ultime elezioni. Se non vi sono più Soci disponibili per la surroga e qualora sia compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione dei Consiglieri mancanti. Solamente nel caso che la contemporanea vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivoriguardi la metà più uno dei suoi componenti, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea ordinarianon approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla data dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della metà più uno deiconsiglieri e il voto favorevole della maggioranza deipresenti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di gestione ordinaria della Pro Loco; gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali a meno di quelle che la legge o il presente Statuto assegna, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione conrelativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta.
10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare, senza diritto di voto, persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della ProLoco.
11. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario ed approvato dal Consiglio stesso nella seduta successiva.

ART. 10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
1. Il presidente della Pro Loco San Leo è eletto con votazione segreta dal Consiglio Direttivo al suo interno nella prima riunione, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall’Assemblea elettiva.
2. Il vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo i presidente sarà sostituito dal vicepresidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni il presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all’elezione del nuovo presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco San Leo; ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, è responsabile della tenuta della documentazione della Pro Loco.
7. Il presidente è assistito dal segretario.

ART. 11 – SEGRETARIO E TESORIERE
1. Il segretario e il tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, su proposta del presidente, con votazione segreta. Il segretario ed il tesoriere, se non sono Consiglieri, sono nominati dall’Assemblea; partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto. Il segretario, su delibera del Consiglio Direttivo, può svolgere anche la funzione di tesoriere.
2. Il segretario assiste il presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco; coadiuva il presidente nell’esecuzione delle deliberazioni e provvede al funzionamento degli ufficinonché alla regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il tesoriere si occupa, col presidente, della tenuta delladocumentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, dei movimenti contabili della Pro Loco San Leo e delle relativeregistrazioni.

ART. 12 – REVISORI DEI CONTI
1. L’Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Revisore dei conti, scelto tra i Soci della Pro Loco, eletto a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci. Il Revisore dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilitàsociale; è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivodove può esprimersi sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.
2. Il Revisore dei conti dura in carica quattro anni, non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo ed èrieleggibile.

ART. 13PRESIDENTE ONORARIO
1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall’Assembleaper eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco. Viene eletto a maggioranza semplice con votazione segreta, su proposta del Consiglio Direttivo o su mozione Assembleare.
2. AI Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di raccordo con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente in carica.

ART. 14 – ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO
1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:
a) quote e contributi dei Soci;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’Unione Europea e di organismiinternazionali;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche traverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
j) il patrimonio della Pro Loco che è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell’Associazione.
2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco San Leo devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 15 – PRESTAZIONI DEI SOCI
1. La Pro Loco San Leo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini statutari.
2. La Pro Loco San Leo può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Tutte le cariche della Pro Loco San Leo sono svolte gratuitamente.
4. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo; può prevedere dei rimborsi delle spese documentatesostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività statutarie.

ART. 16 – RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco San Leo predispone annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assembleaordinaria.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenzepassive, le somme eventualmente restanti, sentitol’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devolute, con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale,in favore di Enti pubblici od associazioni con finalità analoghe alla Pro Loco San Leo.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede, con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina del conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.
3. La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’Assemblea dei soci a maggioranza dei componenti.
4. In caso di comprovate difficoltà, l’Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna il commissariamento.

ART. 29– NORME FINALI E TRANSITORIE

1. L’atto costitutivo, lo Statuto, le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dall’ Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.
3. Le modificazioni e le innovazioni introdotte dal presente Statuto entrano in vigore immediatamente.
4. Gli Organi sociali elettivi in carica al momento dell’approvazione della presente modifica statutaria(14/10/2017) restano in carica fino
5. alla loro scadenza naturale.

Approvato dall’Assemblea Straordinaria della Pro Loco del 14 ottobre 2017

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